Giustizia Sportiva L.N.D. del 06-11-2013

Il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto oggi 06-11-2013 con il COMUNICATO UFFICIALE n°47 della Serie D e il COMUNICATO UFFICIALE n°24 della Juniores, le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata dei campionati. In sintesi di seguito.

AMMONIZIONE (I INFR)
Nardella Michele

La Federazione si è espressa inoltre per la partita della 7a giornata sub-judice Sacilese-Belluno accogliendo il reclamo di quest’ultima e assegnandole la vittoria a tavolino per 0-3. Di seguito l’estratto del comunicato:

SACILESE CALCIO SSD.AR.L. – BELLUNO 1905 SSD. .L. Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dall’ A.C. BELLUNO 1905 SSD con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Tiziano Slongo tesserato per la SACILESE CALCIO SSD;
– rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la Bassano Virtus 55 ST S.r.l, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 163/TB del 2 maggio 2013 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Beretti 2012/2013, disputate in data 27 aprile 2013;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2012/2013, essendo quella del 27 aprile 2013 l’ultima gara della fase a gironi e non avendo la la Bassano Virtus 55ST S.r.l guadagnato l’accesso alla fase finale;
– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2013/14 essendo stato il calciatore Tiziano Slongo impiegato in tutte le prime sette giornate di campionato, inclusa la gara del 13 ottobre 2013, settima del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla SACILESE CALCIO SSD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

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